Art. 4.
(Introduzione dell'articolo 379-ter del
codice penale).

      1. Dopo l'articolo 379-bis del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 379-ter. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale. Sfruttamento delle notizie relative a un procedimento penale). - Fuori dei casi di concorso nei reati di cui all'articolo 326, chiunque illegittimamente prende cognizione di atti coperti da segreto relativi a un procedimento penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
      La stessa pena si applica a chi si avvale indebitamente di atti o notizie di un procedimento penale, destinati a rimanere segreti, allo scopo di trarne ingiusto profitto o per danneggiare altri».